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Testata giornalistica dell'Università degli Studi
di Palermo. Direttore: Roberto Lagalla
Direttore responsabile: Natale Conti - Tutor interni: Salvo Gemmellaro e Carmen Vella Quotidiano telematico della Scuola di Giornalismo "Mario Francese" - Email: ateneonline@unipa.it Redazione: Tel./Fax: 091/6526513 - Direttore: Tel. 091/6528458 Registrazione Tribunale di Palermo n. 10 del 1/6/2001 |
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antidoto o anticamera del licenziamento? La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento italiano il 12 agosto 1947 con un decreto legislativo che conteneva disposizioni sulle integrazioni salariali Quando la Cig fece ingresso nel nostro ordinamento legislativo l’intento del legislatore era quello di venire incontro alle aziende che si trovavano in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata.La cassa integrazione può essere ordinaria e straordinaria. La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e in caso di situazioni temporanee di mercato. La cassa integrazione guadagni straordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda), agli operai delle imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro e, in ultimo, ai lavoratori delle imprese di vigilanza. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario. Cosa deve fare l’azienda in difficoltà. Le imprese devono presentare la domanda alle sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria le domande devono essere presentate dalle aziende al ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. Quanto spetta al lavoratore in cassa integrazione. L’importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2008 è di € 858,58 ed è elevato 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48). Nel settore edile e lapideo, quando la Cig è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2008 è di 1.030,30 ed è elevato a € 1.238,32 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48). I periodi di cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. Quanto può durare. La cassa integrazione ordinaria può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. Se il lavoratore in cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria sede Inps, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa. La durata della cassa integrazione straordinaria è di massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Junio Tumbarello (18 novembre 2008) |
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