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Testata giornalistica dell'Università degli Studi
di Palermo. Direttore: Roberto Lagalla
Direttore responsabile: Natale Conti - Tutor interni: Salvo Gemmellaro e Carmen Vella Quotidiano telematico della Scuola di Giornalismo "Mario Francese" - Email: ateneonline@unipa.it Redazione: Tel./Fax: 091/6526513 - Direttore: Tel. 091/6528458 Registrazione Tribunale di Palermo n. 10 del 1/6/2001 |
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dedicato a Mario Francese
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Agli studenti conviene il "concordato" Se il "libero" è più indicato per famiglie e uffici - perché dura 4+4 anni - quello studiato dal legislatore apposta per gli studenti varia da sei mesi a tre anni. E chi lo sceglie deve premunirsi di un apposito modulo - allegato al decreto ministeriale del 30 dicembre 2002 - che prevede anche la spartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino A
cercare di contrastare il fenomeno degli affitti in nero ci pensa la Guardia
di Finanza. L'anno scorso sono stati 3.800 gli "evasori" incastrati
dalle fiamme gialle in tutto il territorio nazionale. Le zone calde, ovviamente,
sono le città universitarie.
I contratti inesistenti sono infatti all'ordine
del giorno quando ad essere coinvolti sono gli studenti. Eppure,
se soltanto gli affittuari si ribellassero, il giudice quasi sicuramente
darebbe loro ragione. Il risultato? Ottenere le condizioni previste
dai contratti cosiddetti a "canone concordato" e farsi rimborsare il
denaro pagato in più.Le prime due tipologie di affitto previste dalla legge 431 del 1998 sono il canone libero e quello concordato. Se il primo dura 4+4 anni, il secondo è stato studiato per la locazione degli studenti: in questo caso la durata del contratto varia da sei mesi a tre anni. E se il più diffuso tra famiglie e uffici è il "4+4" perché permette di determinare liberamente il canone iniziale e al tempo stesso anche gli aggiornamenti periodici, con una suddivisione delle spese trattabile, la formula ad hoc per gli studenti sembra essere quella del "concordato". In quest'ultima opzione, una volta prevista una scadenza, la disdetta dal contratto può essere data soltanto dall'inquilino. Chi scegliesse questo tipo di contratto deve premunirsi di un apposito modulo - allegato al decreto ministeriale del 30 dicembre 2002 - che prevede anche la spartizione delle spese condominiali tra proprietario e affittuario. Il canone non è libero, ma dipende da "accordi territoriali" e varia da comune a comune. Per concludere, davvero in pochi sono infine a conoscenza dell'esistenza di una terza opzione di affitto dettata dalla norma 431/98. Si tratta della "locazione transitoria" e prevede contratti brevi che vanno da uno a 18 mesi. >>Torna all'articolo principale Chiara Putaggio (13 set 06) |
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