aggiornamento n. 1454
del 16/02/2009 12:16
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I nostri seminari. Terzo appuntamento con il penalista Caleca
Diffamazione, il decalogo della Cassazione
Nell'esercitare il diritto di cronaca ci si deve attenere alla verità dei fatti, dell'espressione in termini civili e dell'utilità sociale. Per la critica è diverso: nessuno può giudicare la verità di un'opinione, anche se questa deve seguire un ragionamento logico che possa essere ricostruito da chiunque

Diritto di cronaca e diritto di critica alla luce delle sentenze della Cassazione. Ne ha parlato il penalista Nino Caleca nel suo terzo seminario con gli studenti della Scuola di giornalismo dell'Università di Palermo. "La differenza - ha spiegato il giurista - si basa sulla pretesa possibilità di separare la narrazione del fatto dall'espressione di determinate critiche sul fatto stesso, cosa che spesso risulta molto difficile".

Se nell'esercitare il diritto di cronaca ci si deve attenere alla verità dei fatti, dell'espressione in termini civili e dell'utilità sociale, per quanto riguarda la critica solo gli ultimi due vincoli sono applicabili. "Nessuno - ha sottolineato Caleca - può giudicare la verità o meno di un'opinione, tuttavia le critiche devono basarsi su un fatto veramente accaduto e devono seguire un ragionamento logico che possa essere ricostruito da chiunque". Un'altra differenza tra i diritti di cronaca e critica riguarda chi li esercita: mentre il primo concerne solo i giornalisti, il secondo appartiene a tutti i cittadini.

"Per tutelare maggiormente l'espressione libera delle proprie opinioni - ha concluso l'avvocato - la giurisprudenza distingue vari sottosistemi, relativi alla critica giudiziaria, religiosa, sindacale. Per esempio, in campo politico si possono usare espressioni più 'forti' rispetto a quelle usate in un contesto quotidiano, così come i protagonisti dei reality show, accettando di esporsi, devono accettare le critiche che possono venire da molte parti".
Chiara Di Pasquale (19 maggio 2005) rev sage

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