aggiornamento n. 1454
del 16/02/2009 12:16
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Diritto della persona e di cronaca:
un confronto spesso conflittuale

Il penalista Nino Caleca: "La legge e la professionalità del giornalista devono adoperarsi per realizzare un giusto equilibrio in cui l'individuo sia tutelato senza però censurare la libertà di informare in nome dell'interesse pubblico". Giovedì prossimo si parlerà del controllo del giudice penale sul diritto dell'informazione

"Tutti i cittadini italiani sono liberi di manifestare il proprio pensiero, come sancito dall'articolo 21 della Costituzione, ma il giornalista lo è di più in nome del suo diritto-dovere di informazione". Così l'avvocato penalista Nino Caleca ha aperto giovedì scorso il primo dei quattro incontri dedicati al delicato tema della "Professione giornalista e il diritto penale" organizzati dalla Scuola di giornalismo dell'Università di Palermo.

Sembrerebbe una condizione di privilegio quella dei giornalisti, "Tuttavia si stanno affermando - come spiega l'avvocato - nuovi diritti della persona, molti dei quali relativi alla sfera sessuale, non esplicitamente espressi dalla Costituzione ma di pari valore dell'articolo 21, con cui il diritto di cronaca entra inevitabilmente in conflitto".

In ciascuno dei prossimi seminari l'avvocato Caleca concentrerà l'attenzione su aspetti specifici legati alle conseguenze della riforma delle norme sulla diffamazione. Si parlerà del controllo del giudice penale sul diritto dell'informazione, dei limiti al diritto di cronaca e del diritto penale in relazione a Internet.

La poca chiarezza relativa alla regolamentazione della comunicazione digitale crea numerosi problemi nello stabilire se la violazione del buon costume (unico limite esplicito posto alla manifestazione del pensiero) spesso presente nei newsgroups sia perseguibile o meno. Se, infatti, la comunicazione digitale fosse assimilata alla corrispondenza sarebbe tutelata dall'articolo 15 e qualunque tipo di contenuto sarebbe ammissibile.

Al di là delle difficoltà di regolamentare un settore che cresce in modo esponenziale come Internet, resta un fatto incontrovertibile la necessità per il giornalista di rispettare, nell'esercizio della sua professione, tutti i diritti fondamentali della persona, quand'anche non fossero tutelati da norme giuridiche.

"Si tratta di diritti radicati nella natura umana come i cromosomi e in quanto tali soggetti a evoluzione. Non esiste una categoria di diritti umani stabile perché soggetti al tempo e al contesto storico, culturale e sociale", aggiunge l'avvocato.

Anche se i nuovi diritti legati alla tutela della persona non sono esplicitamente menzionati nella Costituzione, rientrano nell'articolo 2 che i Costituenti hanno appositamente redatto in modo generico. Spetta dunque al giornalista rispettare la libertà personale ma è altrettanto necessario privilegiare l'interesse pubblico. Tre sono infatti le specificazioni del diritto dell'informazione declinato in termini attivi, passivi e autoriflessivi. Così come il giornalista ha il diritto di informare, la società ha il diritto di essere informata dei fatti che contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica. In termini riflessivi il diritto dell'informazione consiste nel conoscere e diffondere verità che altri non vogliono fornire.

"Contrariamente a quanto si pensi - specifica Caleca - il nostro ordinamento penale in merito all'amministrazione della giustizia garantisce la massima libertà al giornalista. Eccezion fatta per il segreto investigativo, non esistono altri segreti di natura penale che egli è tenuto a rispettare.
Si tratta di diritti radicati nella natura umana come i cromosomi e in quanto tali soggetti a evoluzione. Non esiste una categoria di diritti umani stabile perché soggetti al tempo e al contesto storico, culturale e sociale", aggiunge l'avvocato.
Manuela Pagano (9 maggio 2005)

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