
I nostri seminari dedicati al mondo dell'informazione
Diritto della persona e di cronaca:
un confronto
spesso conflittuale
Il penalista Nino Caleca: "La legge e la professionalità del
giornalista devono adoperarsi per realizzare un giusto equilibrio in cui l'individuo
sia tutelato senza però censurare la libertà di informare in nome
dell'interesse pubblico". Giovedì prossimo si parlerà del
controllo del giudice penale sul diritto dell'informazione
"Tutti i cittadini italiani sono liberi di manifestare
il proprio pensiero, come sancito dall'articolo 21 della Costituzione, ma il
giornalista lo è di più in nome del suo diritto-dovere di informazione".
Così l'avvocato penalista Nino Caleca ha aperto giovedì scorso
il primo dei quattro incontri dedicati al delicato tema della "Professione
giornalista e il diritto penale" organizzati dalla Scuola di giornalismo
dell'Università di Palermo.
Sembrerebbe una condizione di privilegio quella
dei giornalisti, "Tuttavia si stanno affermando - come spiega l'avvocato
- nuovi diritti della persona, molti dei quali relativi alla sfera sessuale,
non esplicitamente espressi dalla Costituzione ma di pari valore dell'articolo
21, con cui il diritto di cronaca entra inevitabilmente in conflitto".
In ciascuno dei prossimi seminari l'avvocato Caleca concentrerà l'attenzione
su aspetti specifici legati alle conseguenze della riforma delle norme
sulla diffamazione. Si parlerà del
controllo del giudice penale sul diritto dell'informazione, dei limiti al
diritto di cronaca e del diritto penale in relazione a Internet.
La poca chiarezza relativa alla regolamentazione della comunicazione digitale
crea numerosi problemi nello stabilire se la violazione del buon costume
(unico limite esplicito posto alla manifestazione del pensiero) spesso presente
nei newsgroups sia perseguibile o meno. Se, infatti, la comunicazione digitale
fosse assimilata alla corrispondenza sarebbe tutelata dall'articolo 15 e
qualunque tipo di contenuto sarebbe ammissibile.
Al di là delle difficoltà di
regolamentare un settore che cresce in modo esponenziale come Internet, resta
un fatto incontrovertibile la necessità per il giornalista di rispettare,
nell'esercizio della sua professione, tutti i diritti fondamentali della
persona, quand'anche non fossero tutelati da norme giuridiche.
"Si tratta di diritti radicati nella
natura umana come i cromosomi e in quanto tali soggetti a evoluzione. Non
esiste una categoria di diritti umani stabile perché soggetti al tempo
e al contesto storico, culturale e sociale", aggiunge l'avvocato.
Anche se i nuovi diritti legati alla tutela della persona non sono esplicitamente
menzionati nella Costituzione, rientrano nell'articolo 2 che i Costituenti
hanno appositamente redatto in modo generico. Spetta dunque al giornalista
rispettare la libertà personale ma è altrettanto necessario
privilegiare l'interesse pubblico. Tre sono infatti le specificazioni del
diritto dell'informazione declinato in termini attivi, passivi e autoriflessivi.
Così come il giornalista ha il diritto di informare, la società ha
il diritto di essere informata dei fatti che contribuiscono alla formazione
dell'opinione pubblica. In termini riflessivi il diritto dell'informazione
consiste nel conoscere e diffondere verità che altri non vogliono
fornire.
"Contrariamente a quanto si pensi - specifica Caleca - il nostro ordinamento
penale in merito all'amministrazione della giustizia garantisce la massima
libertà al giornalista. Eccezion fatta per il segreto investigativo,
non esistono altri segreti di natura penale che egli è tenuto a rispettare. Si
tratta di diritti radicati nella natura umana come i cromosomi e in quanto
tali soggetti a evoluzione. Non esiste una categoria di diritti umani stabile
perché soggetti
al tempo e al contesto storico, culturale e sociale", aggiunge l'avvocato.
Manuela Pagano (9
maggio 2005)