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Giurisprudenza |
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040127giolAPgiu
Giustizia, quella riforma che non piace ai
giudici
La separazione
tra la funzione giudicante e quella requirente è uno dei punti
salienti del disegno di legge sull’ordinamento giudiziario. Ma è
anche il punto di scontro tra governo e parte della magistratura. Ci aiuta
a capire Giuseppe Di Chiara, docente di Diritto processuale penale a Giurisprudenza
Si
punta a una separazione delle carriere, ma il progetto non soddisfa buona
parte del mondo della magistratura.
La riforma dell’ordinamento giudiziario, che ha da poco ottenuto
il sì dal Senato, mira alla separazione delle funzioni per pm e
giudici già a partire dai concorsi d’accesso, oltre a sancire
il divieto d’iscrizione per i magistrati a partiti e movimenti politici
e la censura delle sentenze interpretative. Valutiamone l’impatto
assieme a Giuseppe Di Chiara, ordinario di Diritto processuale penale
nella Facoltà di Giurisprudenza.
Quali sono le effettive conseguenze di questo provvedimento?
"In un assetto processuale di stampo accusatorio, la rigorosa distinzione
tra giudice e parti è uno degli assi portanti del sistema: la garanzia
di terzietà e imparzialità del giudice richiede un’effettiva
equidistanza dell’organo della giurisdizione da entrambe le parti.
È dunque palese l’esigenza di distinguere in termini netti
il giudice terzo dall’organo dell’accusa, scongiurando non
solo sovrapposizioni di ruoli, ma anche eccessive contiguità tra
l’uno e l’altro soggetto. A tale risultato, tuttavia, non
è affatto detto debba giungersi attraverso manovre ordinamentali
drastiche, come quella progettata dal testo di recente approvazione. La
riforma, al di là della terminologia adoperata, sembra dar luogo
a una vera e propria separazione di carriere – e non solo di funzioni
– tra giudice e pubblico ministero, che prende l’avvio dal
concorso di accesso (solo apparentemente unico) e prosegue con i meccanismi
divaricati che regolano i successivi sviluppi di carriera. I rischi sono
molteplici. Può sfilacciarsi quella comune cultura della giurisdizione
che costituisce essa stessa un valore ma, soprattutto, successivi sviluppi
di sistema potrebbero coinvolgere, in futuro, la stessa garanzia di indipendenza
della pubblica accusa".
Cosa pensa del divieto per i magistrati di iscriversi a partiti
o movimenti politici?
"L’art. 98 comma terzo della Costituzione consente, in verità,
che la legge stabilisca limitazioni, per i magistrati, al diritto di iscriversi
a partiti politici. Il testo approvato dal Senato configura come illecito
disciplinare l’iscrizione, l’adesione o la partecipazione
sotto qualsiasi forma a partiti politici o movimenti. In questi termini
la norma parrebbe, però, eccessiva, aprendo la strada, proprio
per la sua assolutezza, a possibili manovre distorsive tutt’altro
che in linea con le esigenze di imparzialità che la regola pretenderebbe
di tutelare".
La riforma prevede infine possibili sanzioni per le sentenze interpretative.
Ritiene che in questo modo venga lesa la libertà del magistrato
nell’esercizio della propria funzione?
"E’ senz’altro uno dei passaggi più delicati dell’intera
ipotesi di riforma. Va dato atto che è scomparso l’indifendibile
riferimento all’attività di interpretazione che abbia “contenuto
creativo”, esibito dal primo testo del settembre 2003. Continua,
tuttavia, ad essere grave, antistorica e culturalmente grossolana l’idea
che da un’attività interpretativa pur opinabile sotto il
profilo della “lettera” o della “volontà”
della legge possano in sé scaturire conseguenze disciplinari. Le
regole metodologiche, non prive di sfocature, poste dall’art. 12
preleggi alludono a un sistema tutt’altro che chiuso, autarchico,
immobile. Esiste il rischio che una simile tipizzazione di illecito disciplinare
possa, al limite, aprire in concreto varchi pericolosi verso surrettizie
compressioni di garanzie costituzionali come l’imparzialità
o la naturalità e precostituzione del giudice. Sarebbe, qui, più
che mai auspicabile una sana rimeditazione della materia".
Giorgio La Bruzzo
(29 gennaio 2004)
rev anme
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