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Giurisprudenza

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Giustizia, quella riforma che non piace ai giudici
La separazione tra la funzione giudicante e quella requirente è uno dei punti salienti del disegno di legge sull’ordinamento giudiziario. Ma è anche il punto di scontro tra governo e parte della magistratura. Ci aiuta a capire Giuseppe Di Chiara, docente di Diritto processuale penale a Giurisprudenza

Si punta a una separazione delle carriere, ma il progetto non soddisfa buona parte del mondo della magistratura.
La riforma dell’ordinamento giudiziario, che ha da poco ottenuto il sì dal Senato, mira alla separazione delle funzioni per pm e giudici già a partire dai concorsi d’accesso, oltre a sancire il divieto d’iscrizione per i magistrati a partiti e movimenti politici e la censura delle sentenze interpretative. Valutiamone l’impatto assieme a Giuseppe Di Chiara, ordinario di Diritto processuale penale nella Facoltà di Giurisprudenza.
Quali sono le effettive conseguenze di questo provvedimento?
"In un assetto processuale di stampo accusatorio, la rigorosa distinzione tra giudice e parti è uno degli assi portanti del sistema: la garanzia di terzietà e imparzialità del giudice richiede un’effettiva equidistanza dell’organo della giurisdizione da entrambe le parti. È dunque palese l’esigenza di distinguere in termini netti il giudice terzo dall’organo dell’accusa, scongiurando non solo sovrapposizioni di ruoli, ma anche eccessive contiguità tra l’uno e l’altro soggetto. A tale risultato, tuttavia, non è affatto detto debba giungersi attraverso manovre ordinamentali drastiche, come quella progettata dal testo di recente approvazione. La riforma, al di là della terminologia adoperata, sembra dar luogo a una vera e propria separazione di carriere – e non solo di funzioni – tra giudice e pubblico ministero, che prende l’avvio dal concorso di accesso (solo apparentemente unico) e prosegue con i meccanismi divaricati che regolano i successivi sviluppi di carriera. I rischi sono molteplici. Può sfilacciarsi quella comune cultura della giurisdizione che costituisce essa stessa un valore ma, soprattutto, successivi sviluppi di sistema potrebbero coinvolgere, in futuro, la stessa garanzia di indipendenza della pubblica accusa".
Cosa pensa del divieto per i magistrati di iscriversi a partiti o movimenti politici?
"L’art. 98 comma terzo della Costituzione consente, in verità, che la legge stabilisca limitazioni, per i magistrati, al diritto di iscriversi a partiti politici. Il testo approvato dal Senato configura come illecito disciplinare l’iscrizione, l’adesione o la partecipazione sotto qualsiasi forma a partiti politici o movimenti. In questi termini la norma parrebbe, però, eccessiva, aprendo la strada, proprio per la sua assolutezza, a possibili manovre distorsive tutt’altro che in linea con le esigenze di imparzialità che la regola pretenderebbe di tutelare".
La riforma prevede infine possibili sanzioni per le sentenze interpretative. Ritiene che in questo modo venga lesa la libertà del magistrato nell’esercizio della propria funzione?
"E’ senz’altro uno dei passaggi più delicati dell’intera ipotesi di riforma. Va dato atto che è scomparso l’indifendibile riferimento all’attività di interpretazione che abbia “contenuto creativo”, esibito dal primo testo del settembre 2003. Continua, tuttavia, ad essere grave, antistorica e culturalmente grossolana l’idea che da un’attività interpretativa pur opinabile sotto il profilo della “lettera” o della “volontà” della legge possano in sé scaturire conseguenze disciplinari. Le regole metodologiche, non prive di sfocature, poste dall’art. 12 preleggi alludono a un sistema tutt’altro che chiuso, autarchico, immobile. Esiste il rischio che una simile tipizzazione di illecito disciplinare possa, al limite, aprire in concreto varchi pericolosi verso surrettizie compressioni di garanzie costituzionali come l’imparzialità o la naturalità e precostituzione del giudice. Sarebbe, qui, più che mai auspicabile una sana rimeditazione della materia".
Giorgio La Bruzzo

(29 gennaio 2004)

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