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Giurisprudenza
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040117adri
Collaboratori di giustizia: normative a confronto
Vincenzo Militello, docente di diritto penale, analizza la dottrina
italiana della premialità in rapporto a quella internazionale.
La collaborazione tra detenuti, pentiti e forze dell'ordine, ha ottenuto
negli anni risultati positivi
Il primo pentito ante litteram fu Leonardo Vitale, un 'picciotto' della
cosca di Altarello che si presentò spontanemanente dagli investigatori
e che per questo motivo fu dichiarato incapace di intendere e di volere.:
un mafioso, si disse, non parla, se lo fa vuol dire che e' pazzo. Poi,
intorno alla metà degli anni '80 fu Giovanni Falcone a convincere
un boss del calibro di Tommaso Buscetta a "parlare". E da quel
momento si aprì la stagione dei pentiti, le polemiche sul loro
utilizzo, il dibattito che portò alla cosidetta legislazione premiale
per i collaboratori di giustizia.
Vincenzo Militello, docente di diritto
penale e di diritto penale comparato presso l'Università di Palermo,
spiega l’incidenza della normativa premiale in Italia ed il quadro
internazionale in cui si inserisce. La premialità, osserva, è
un concetto di collaborazione tra detenuti e forze dell'ordine che va
al di là della semplice ricerca di confessioni e delazioni.
"La legislazione premiale in Italia - afferma il docente - ha già
una storia ricca e complessivamente positiva, al di là di singoli
episodi che hanno suscitato clamore e polemiche nell’opinione pubblica".
Il contributo che forniscono i collaboratori di giustizia sembra essere
in continuo aumento. Le informazioni volte alla chiarificazione delle
articolazioni interne delle organizzazioni criminali, tradizionalmente
caratterizzate dall’omertà, dalla chiusura e dalla segretezza,
hanno apportato numerosi contribuiti.
"Non sembra essere urgente tanto uno specifico adeguamento e correzioni
tecniche nell’ordinamento interno, quanto piuttosto un intervento
in sede sopranazionale per superare le disparità nelle varie normative
premiali nazionali - aggiunge il docente -. Ad uno sguardo d’insieme
degli interventi in materia, si nota un impegno di vari Stati ancora a
livello embrionale". L'Italia avrebbe a disposizione gli strumenti
giuridici idonei a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione sul terreno
della legislazione premiale, ma spesso questi non vengono utilizzati.
Proprio per le sue caratteristiche storiche, la nostra legislazione presenta
un ventaglio di misure normative e una esperienza applicativa che in numerosi
settori è considerata all’avanguardia. "Bisogna riconoscere
- prosegue Militello - che molti degli strumenti normativi apprestati
in materia da parte di fonti sopranazionali, a livello tanto di UE, quanto
di consiglio d’Europa, come di Nazioni Unite e di G8, prendono spunto
da esperienze maturate proprio nel nostro ordinamento. Ebbene nel settore
premiale questo effetto-laboratorio non si è ancora prodotto
e l’esperienza maturata nel nostro ordinamento è considerata
ancora come troppo specifica per essere esportabile al di fuori dei nostri
confini".
Recentemente, inoltre, il dibattito sul mandato di cattura europeo è
stato protagonista della scena politica ed è sembrato che parte
delle critiche fossero riconducibili alla volontà di non demandare
ad un'istituzione sopranazionale i poteri in campo penale.
"Il mandato è probabilmente il crinale fra una concezione
fortemente orientata all’armonizzazione sopranazionale ed una opposta,
gelosamente chiusa in una dimensione nazionale - conclude il docente -.
Per contrastare un fenomeno transnazionale, come certe forme della criminalità
contemporanea, non ci sono alternative: occorre pensare al di là
ed al di sopra dei confini nazionali. Si tratta di adeguare tanto il versante
degli strumenti di intervento quanto quello delle corrispondenti garanzie.
Uno dei punti sui quali si potrebbe utilmente intervenire potrebbe essere,
ad esempio, una sorta di bilanciamento di un’arma tanto incisiva
per gli operatori della giustizia, qual è certamente il mandato
di arresto europeo, con la previsione di un difensore europeo che abbia
la possibilità di rispondere adeguatamente al ricorso ad uno strumento
del genere".
Adriana Falsone
(23 febbraio 2004)
rev-nu
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al n. 10 del 1/6/2001
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