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Giurisprudenza

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Collaboratori di giustizia: normative a confronto

Vincenzo Militello, docente di diritto penale, analizza la dottrina italiana della premialità in rapporto a quella internazionale. La collaborazione tra detenuti, pentiti e forze dell'ordine, ha ottenuto negli anni risultati positivi

Il primo pentito ante litteram fu Leonardo Vitale, un 'picciotto' della cosca di Altarello che si presentò spontanemanente dagli investigatori e che per questo motivo fu dichiarato incapace di intendere e di volere.: un mafioso, si disse, non parla, se lo fa vuol dire che e' pazzo. Poi, intorno alla metà degli anni '80 fu Giovanni Falcone a convincere un boss del calibro di Tommaso Buscetta a "parlare". E da quel momento si aprì la stagione dei pentiti, le polemiche sul loro utilizzo, il dibattito che portò alla cosidetta legislazione premiale per i collaboratori di giustizia.
Vincenzo Militello, docente di diritto penale e di diritto penale comparato presso l'Università di Palermo, spiega l’incidenza della normativa premiale in Italia ed il quadro internazionale in cui si inserisce. La premialità, osserva, è un concetto di collaborazione tra detenuti e forze dell'ordine che va al di là della semplice ricerca di confessioni e delazioni.
"La legislazione premiale in Italia - afferma il docente - ha già una storia ricca e complessivamente positiva, al di là di singoli episodi che hanno suscitato clamore e polemiche nell’opinione pubblica". Il contributo che forniscono i collaboratori di giustizia sembra essere in continuo aumento. Le informazioni volte alla chiarificazione delle articolazioni interne delle organizzazioni criminali, tradizionalmente caratterizzate dall’omertà, dalla chiusura e dalla segretezza, hanno apportato numerosi contribuiti.
"Non sembra essere urgente tanto uno specifico adeguamento e correzioni tecniche nell’ordinamento interno, quanto piuttosto un intervento in sede sopranazionale per superare le disparità nelle varie normative premiali nazionali - aggiunge il docente -. Ad uno sguardo d’insieme degli interventi in materia, si nota un impegno di vari Stati ancora a livello embrionale". L'Italia avrebbe a disposizione gli strumenti giuridici idonei a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione sul terreno della legislazione premiale, ma spesso questi non vengono utilizzati. Proprio per le sue caratteristiche storiche, la nostra legislazione presenta un ventaglio di misure normative e una esperienza applicativa che in numerosi settori è considerata all’avanguardia. "Bisogna riconoscere - prosegue Militello - che molti degli strumenti normativi apprestati in materia da parte di fonti sopranazionali, a livello tanto di UE, quanto di consiglio d’Europa, come di Nazioni Unite e di G8, prendono spunto da esperienze maturate proprio nel nostro ordinamento. Ebbene nel settore premiale questo effetto-laboratorio non si è ancora prodotto e l’esperienza maturata nel nostro ordinamento è considerata ancora come troppo specifica per essere esportabile al di fuori dei nostri confini".
Recentemente, inoltre, il dibattito sul mandato di cattura europeo è stato protagonista della scena politica ed è sembrato che parte delle critiche fossero riconducibili alla volontà di non demandare ad un'istituzione sopranazionale i poteri in campo penale.
"Il mandato è probabilmente il crinale fra una concezione fortemente orientata all’armonizzazione sopranazionale ed una opposta, gelosamente chiusa in una dimensione nazionale - conclude il docente -. Per contrastare un fenomeno transnazionale, come certe forme della criminalità contemporanea, non ci sono alternative: occorre pensare al di là ed al di sopra dei confini nazionali. Si tratta di adeguare tanto il versante degli strumenti di intervento quanto quello delle corrispondenti garanzie. Uno dei punti sui quali si potrebbe utilmente intervenire potrebbe essere, ad esempio, una sorta di bilanciamento di un’arma tanto incisiva per gli operatori della giustizia, qual è certamente il mandato di arresto europeo, con la previsione di un difensore europeo che abbia la possibilità di rispondere adeguatamente al ricorso ad uno strumento del genere".
Adriana Falsone

(23 febbraio 2004)

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