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Cronaca universitaria/
Cultura
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020930alca
I protagonisti della tv e il ritorno
allanonimato
La gente comune ha trovato
una nuova casa: la televisione. Protagonisti di storie drammatiche, eccezionali,
o anche banali, testimoni di eventi o semplici spettatori, sempre più
persone decidono di raccontare le proprie vicende personali nei programmi
della cosìddetta tv-verità. Una volta avuto il proprio momento
di gloria, si ha il diritto di ritornare alla vita di tutti
i giorni? Risponde il professore Luca Nivarra
Un sempre crescente numero di programmi
televisivi sceglie di dare voce alla gente comune. La maggior parte dei
telespettatori si è stancata di guardare la televisione,
ambisce piuttosto a farne parte. Tante le storie che vengono raccontate
e molte delle quali riguardano la sfera personale, i drammi che spesso
si consumano nellambiente familiare. La televisione viene usata
come mezzo di catarsi o anche di denuncia.
Dopo aver partecipato ad una trasmissione, e dopo aver acconsentito alla
messa in onda della propria testimonianza, si ha il diritto di tornare
nellanonimato e di vietare che quelle immagini possano essere riproposte
in contesti differenti?
Il diritto alloblio riguarda le trasmissioni storiche e la
loro rimessa in onda - chiarisce il professore Luca Nivarra, docente di
Diritto privato della facoltà di Giurisprudenza. Ad esempio, i
telegiornali depoca ridanno voce a personaggi che nel momento in
cui venivano intervistati appartenevano alla cronaca e allattualità
del tempo e che quindi rispetto ai quali non si poneva il problema doblio.
Loblio presuppone il decorso del tempo.
Nel momento in cui, a distanza di anni, viene ripescato un telegiornale
o uno spezzone di programma televisivo che da voce ad un personaggio che
è voluto uscire di scena e si rimandano in onda le tracce che ha
inevitabilmente lasciato a livello mediatico, si vulnera il diritto di
ritornare nellanonimato e di vedere spenti i riflettori che hanno
portato alla ribalta i fatti di cui è stato protagonista.
Il diritto alloblio rientra nellambito dei diritti della
personalità - spiega - ma quando si tratta di partecipazione a
programmi televisivi, il discorso è piuttosto delicato.
Da un lato cè, infatti, la chiara assunzione di responsabilità
da parte di coloro che liberamente decidono di partecipare ad una trasmissione;
ma questi programmi, dal canto loro, presentano un grado di riproducibilità
nel tempo che praticamente non conosce limiti. Nei casi in cui si
desidera ritornare alla vita di tutti i giorni e far sì che quelle
immagini restino legate solamente a quel determinato contesto - aggiunge
- si potrebbe reclamare il diritto allidentità personale.
Decidere di raccontare la propria storia allinterno di un contenitore,
in un certo momento storico e date certe condizioni, è ben diverso
dallacconsentire alla riproposizione di quella stessa storia in
un altro contesto narrativo e temporale. La testimonianza, estrapolata
dallottica in cui era originariamente inserita e integrata in un
nuovo contesto viene quindi sottoposta ad un trattamento che ne modifica
il contenuto e ne altera il significato. Avviene, così, una
vera e propria decontestualizzazione della storia narrata e, dunque, la
sua riproposizione in un contenitore diverso - precisa il professore -
finisce per alterare i tratti dellidentità personale del
soggetto che ha raccontato quella storia. Lesempio che, a
tal proposito, può essere riportato riguarda la decisione di un
uomo di partecipare ad un talk-show e raccontare le violenze subite, durante
linfanzia, da parte del padre. Si tratta di una drammatica storia
di pedofilia. La vittima degli abusi, però, è un uomo che
ha unistruzione piuttosto modesta e i suoi discorsi presentano evidenti
errorri grammaticali. A distanza di anni, questa stessa testimonianza
viene riproposta allinterno di un varietà costruito assemblando
gli strafalcioni degli italiani.
Le due trasmissioni sono ovviamente diverse e anche le immagini finiscono
con assumere valenze differenti.
In casi di questo genere, un individuo può rivendicare il
proprio diritto allidentità personale - afferma - e, inoltre,
la legge gli fornisce tutta una serie di misure tutelative che vanno dallinibitoria
al risarcimento danni.
Alessia Cannizzaro
(30 settembre 2002)
Ateneonline (www.ateneonline-aol.it)
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al n. 10 del 1/6/2001
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