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Nuove tecnologie
dell'informazione e della telecomunicazione
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020911trupi
La pirateria informatica nel mondo senza
confini
Difendersi dagli hacker è sempre più
difficile, soprattutto nell'era del globale. Il professore Ferdinando
Albeggiani, docente della facoltà
di Scienze politiche, ci spiega la normativa italiana
Sempre più frequentemente leggiamo sui giornali di ragazzini geni del
computer che si intrufolano nel cervelloni di grandi organizzazioni come
la Cia, la Nasa eccetera e ne carpiscono i segreti. A volte lasciano dei
cyber-ricordini per far si che il sistema vada in tilt o che le pagine
dei siti visualizzino messaggi curiosi e canzonatori. Tutto per puro divertimento.
Tutto per dimostrare al mondo e a se stessi che sono stati più bravi,
più in gamba, a prova di qualunque misura di sicurezza. Sono gli hacker,
disseminati in tutto il mondo, dotati di una precisa etica, che tengono
a precisare di non essere delinquenti, di non voler violare le banche
per arricchirsi, di non forzare un sito militare a vantaggio di un altro
Stato, ma che agiscono solo per il gusto di hackerare.
Chi viene attaccato, come si può difendere?
"In caso di violazioni di un sito, - spiega il professore Ferdinando Albeggiani,
docente della facoltà di Scienze politiche di Palermo - ed a prescindere
da ulteriori responsabilità per illeciti nei confronti dei quali la violazione
del sito appaia come una condotta strumentale, per il fatto puro e semplice
della violazione del sito contro la volontà di chi ha il diritto di escludere
l'accesso al sito stesso può essere applicato l'articolo 615 ter del codice
penale (si tratta di una norma introdotta nel codice penale dalla legge
n. 547/1993 che predispone una serie di misure dirette a contrastare il
sempre più diffuso fenomeno della criminalità informatica)".
L'articolo 615 ter recita: "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,
è punito con la reclusione fino a tre anni". La stessa norma prevede poi
una serie di ipotesi aggravate (ad esempio: fatto commesso in danno di
un sito di interesse militare) in presenza delle quali la pena può arrivare
fino ad un massimo di otto anni. Se a violare il sito è un minorenne (cosa
che accade sempre più spesso) la sua responsabilità penale sarà condizionata
dalle norme che regolano la punibilità per fatti commessi da minorenni.
"Nel nostro sistema penale il minore dei quattordici anni è considerato
non imputabile - continua Albeggiani - e quindi non punibile".
Ma cosa succede se la vittima del pirata è un sito che risiede in un altro
Stato rispetto a quello dello stesso hacker?
"Questa circostanza pone complessi problemi riguardo alla competenza dei
vari Stati a procedere penalmente - continua il professore di Scienze
Politiche. - Più di uno Stato può infatti ritenersi competente a procedere
penalmente per il fatto. Non essendo ancora presente una auspicabile normativa
sovranazionale finalizzata a risolvere questo tipo di problemi, si può
prendere in considerazione la legge penale italiana. La norma fondamentale
alla quale fare riferimento è l'articolo 6 del codice penale che prevede
la punibilità di qualsiasi fatto commesso nel territorio dello Stato,
specificando, a tale scopo, che Il reato si considera commesso nel territorio
dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta
in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza
della azione od omissione. E' sufficiente quindi, per determinare l'applicabilità
della legge penale italiana, che un qualunque frammento del reato sia
realizzato in Italia. Dunque la legge penale italiana sarà applicabile
quando il pirata informatico realizzi la sua condotta in Italia (anche
se in danno di un sito estero); ma la legge penale italiana sarà anche
applicabile quando il pirata abbia operato all'estero ma in danno di un
sito che si trova in Italia. In entrambi i casi sorgono, tuttavia, complessi
problemi procedurali legati al fatto che l'accertamento e la repressione
del reato (che in parte è stato realizzato all'estero) richiede, comunque,
la collaborazione con le autorità giudiziarie di altri Stati".
Rosalia Trupiano
per e-mail: trupi@inwind.it
(11
settembre 2002)
Ateneonline (www.ateneonline-aol.it)
Testata periodica registrata presso il Tribunale di Palermo
al n. 10 del 1/6/2001
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Redazione a cura della Scuola di Giornalismo - Corso di
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