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Nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione

020911trupi
La pirateria informatica nel mondo senza confini
Difendersi dagli hacker è sempre più difficile, soprattutto nell'era del globale. Il professore Ferdinando Albeggiani, docente della facoltà di Scienze politiche, ci spiega la normativa italiana


Sempre più frequentemente leggiamo sui giornali di ragazzini geni del computer che si intrufolano nel cervelloni di grandi organizzazioni come la Cia, la Nasa eccetera e ne carpiscono i segreti. A volte lasciano dei cyber-ricordini per far si che il sistema vada in tilt o che le pagine dei siti visualizzino messaggi curiosi e canzonatori. Tutto per puro divertimento. Tutto per dimostrare al mondo e a se stessi che sono stati più bravi, più in gamba, a prova di qualunque misura di sicurezza. Sono gli hacker, disseminati in tutto il mondo, dotati di una precisa etica, che tengono a precisare di non essere delinquenti, di non voler violare le banche per arricchirsi, di non forzare un sito militare a vantaggio di un altro Stato, ma che agiscono solo per il gusto di hackerare.
Chi viene attaccato, come si può difendere?
"In caso di violazioni di un sito, - spiega il professore Ferdinando Albeggiani, docente della facoltà di Scienze politiche di Palermo - ed a prescindere da ulteriori responsabilità per illeciti nei confronti dei quali la violazione del sito appaia come una condotta strumentale, per il fatto puro e semplice della violazione del sito contro la volontà di chi ha il diritto di escludere l'accesso al sito stesso può essere applicato l'articolo 615 ter del codice penale (si tratta di una norma introdotta nel codice penale dalla legge n. 547/1993 che predispone una serie di misure dirette a contrastare il sempre più diffuso fenomeno della criminalità informatica)".
L'articolo 615 ter recita: "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni". La stessa norma prevede poi una serie di ipotesi aggravate (ad esempio: fatto commesso in danno di un sito di interesse militare) in presenza delle quali la pena può arrivare fino ad un massimo di otto anni. Se a violare il sito è un minorenne (cosa che accade sempre più spesso) la sua responsabilità penale sarà condizionata dalle norme che regolano la punibilità per fatti commessi da minorenni.
"Nel nostro sistema penale il minore dei quattordici anni è considerato non imputabile - continua Albeggiani - e quindi non punibile".
Ma cosa succede se la vittima del pirata è un sito che risiede in un altro Stato rispetto a quello dello stesso hacker?
"Questa circostanza pone complessi problemi riguardo alla competenza dei vari Stati a procedere penalmente - continua il professore di Scienze Politiche. - Più di uno Stato può infatti ritenersi competente a procedere penalmente per il fatto. Non essendo ancora presente una auspicabile normativa sovranazionale finalizzata a risolvere questo tipo di problemi, si può prendere in considerazione la legge penale italiana. La norma fondamentale alla quale fare riferimento è l'articolo 6 del codice penale che prevede la punibilità di qualsiasi fatto commesso nel territorio dello Stato, specificando, a tale scopo, che Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza della azione od omissione. E' sufficiente quindi, per determinare l'applicabilità della legge penale italiana, che un qualunque frammento del reato sia realizzato in Italia. Dunque la legge penale italiana sarà applicabile quando il pirata informatico realizzi la sua condotta in Italia (anche se in danno di un sito estero); ma la legge penale italiana sarà anche applicabile quando il pirata abbia operato all'estero ma in danno di un sito che si trova in Italia. In entrambi i casi sorgono, tuttavia, complessi problemi procedurali legati al fatto che l'accertamento e la repressione del reato (che in parte è stato realizzato all'estero) richiede, comunque, la collaborazione con le autorità giudiziarie di altri Stati".
Rosalia Trupiano

per e-mail: trupi@inwind.it

(11 settembre 2002)

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